Whistleblowing

Il Sistema di segnalazione delle violazioni “Whistleblowing”


Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. ha adottato un sistema interno per consentire la segnalazione di presunte violazioni di disposizioni normative nazionali, dell’Unione Europea nonché dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.


Chi può effettuare una segnalazione

Possono effettuare una segnalazione:

  • i lavoratori dipendenti (tale possibilità è riconosciuta anche i) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali oppure durante il periodo di prova, ii) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso) e i lavoratori autonomi;
  • i titolari di un rapporto di collaborazione professionale di cui all’articolo 409 c.p.c. (ad esempio, rapporto di agenzia) e all’art. 2 D.Lgs. 81/15 (collaborazioni organizzate dal committente);
  • i lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti e i consulenti;
  • i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
  • gli azionisti (persone fisiche);
  • le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Ai fini della segnalazione, i rapporti giuridici sopra indicati devono essere intrattenuti con Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.


Cosa si può segnalare

Oggetto di segnalazione sono i comportamenti, gli atti e le omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in:

  • violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea espressamente previste dal D.lgs. 24/2023, ivi incluse le condotte illecite ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231/2001;
  • violazioni di norme interne ed esterne disciplinanti l’Attività bancaria, finanziaria o di distribuzione assicurativa, incluse le relative attività connesse o strumentali.

Non sono segnalazioni di whistleblowing:

  • le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.


Come effettuare una segnalazione

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. ha previsto un canale interno di segnalazione che garantisce con modalità informatiche la riservatezza dell’identità del Segnalante, del Segnalato, degli eventuali altri soggetti eventualmente coinvolti nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.
La piattaforma consente la segnalazione in forma scritta oppure in forma orale.
Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. ha nominato il Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione e il suo Sostituto.
Per assicurare che il soggetto preposto alla ricezione della Segnalazione non sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato all’eventuale soggetto Segnalato, non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione e non abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione tale da compromettere l’imparzialità e l’indipendenza del giudizio, il Segnalante deve indicare l’area di competenza dei fatti che intende segnalare:

  • personale aziendale ad eccezione dei lavoratori appartenenti alla Direzione Internal Audit, lavoratori interinali, consulenti, soggetti esterni legati alla Banca da un rapporto contrattuale (Canale ordinario);
  • Membri del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direzione Generale e personale della Direzione Internal Audit per le segnalazioni che identificano come presunto responsabile della violazione il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, il suo Sostituto e/o suoi collaboratori (Canale alternativo);
  • Membri del Collegio Sindacale (Canale alternativo).

L’accesso alla piattaforma per l’inserimento delle segnalazioni deve essere effettuato utilizzando i link di seguito riportati:


Sono messi a disposizione degli utenti i manuali d'uso della piattaforma informatica.

 

La segnalazione deve consentire l’identificazione del segnalante e deve contenere una circostanziata descrizione dei fatti e dei comportamenti considerati in contrasto con la normativa indicando, ove possibile, anche i documenti, le regole che si considerano violate e gli altri riscontri utili a condurre l’accertamento sui fatti contestati. Il segnalante ha infine l’obbligo di dichiarare se ha un interesse personale collegato alla segnalazione.
Il canale non prevede la possibilità di presentare reclami e lamentele di carattere personale.
Le informazioni acquisite verranno trattate con la massima attenzione e assoluta riservatezza.

 

I dati personali e le informazioni acquisite da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. a cui viene inviata la segnalazione saranno trattati dalla stessa in qualità di Titolare del trattamento per la relativa gestione, in adempimento di un obbligo di legge. I dati saranno conservati non oltre 5 anni dell’esito finale della procedura.

 

Canali esterni a Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.


In via prioritaria, le persone segnalanti sono incoraggiate a utilizzare i canali interni e, al ricorrere di determinate condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna direttamente alle Autorità competenti. É possibile effettuare una segnalazione esterna, per l’Italia, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), se ricorre, al momento della sua presentazione, una delle seguenti condizioni:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa esterna;
  • è già stata effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, dove per seguito si intende l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante può rivolgersi ad ANAC anche per notificare eventuali atti ritorsivi subiti conseguenti ad una segnalazione.

 

Le segnalazioni esterne all’ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste dal sito istituzionale dell’Ente

 

I segnalanti possono, altresì, effettuare la segnalazione mediante divulgazione pubblica (es. stampa o social network), se ricorrono i seguenti presupposti:

  • il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

 

Resta ferma la possibilità di denuncia alle Autorità nazionali competenti giudiziarie e contabili.