La disciplina delle operazioni con Parti Correlate contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d'Italia mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.
A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone che le banche e le capogruppo, nei casi di gruppo bancario, si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.
Il Regolamento ha quindi lo scopo di disciplinare l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere da Cassa Centrale, dalle Banche Affiliate e dalle Società del Gruppo, nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui il Gruppo si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalle Disposizioni di Vigilanza.
In particolare, l'obiettivo del documento è quello di disciplinare:
- alla Sezione I, le procedure deliberative di cui il Gruppo si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati;
- alla Sezione II, le politiche dei controlli interni al fine di disciplinare gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni volti a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative di cui alla Sezione I.
La Capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati stabilite nell'ambito del presente Regolamento.